STATUTO

ART.1

(Costituzione, denominazione sede e durata)

E’ costituita, l’Associazione denominata  

“Coordinamento imprenditori area Carini” abbreviabile in  "Ciac" con sede nella zona industriale di Carini. 

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Territorio, scopo e attività)

Il  Ciac opera esclusivamente nel territorio di pertinenza dell’area industriale del  Comune di Carini. E’ un’associazione libera e spontanea, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale ed è direttamente orientata ad affrontare le problematiche e tematiche delle attività imprenditoriali che ricadono nella citata zona.

L'associazione ha come scopi esclusivi di: 

  1. riunire e rappresentare i bisogni delle imprese ricadenti nella zona industriale di Carini nei confronti delle istituzioni e amministrazioni locali, di organizzazioni economiche, politiche, sindacali, e sociali con lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese stesse; 
  2. promuovere e favorire la collaborazione tra le imprese ricadenti nella zona industriale di Carini per la proposizione di programmi comuni di tutela e sviluppo delle singole imprese nonché eventuali contratti di rete;
  3. organizzare e promuovere riunioni, convegni, studi e dibattiti sulle problematiche attinenti allo sviluppo e alla risoluzione delle problematiche che investono gli interessi comuni degli associati;
  4. svolgere ogni altra attività accessoria, complementare, integrativa e/o direttamente connessa con le precedenti deliberata dall’Associazione stessa.

Il Ciac opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri associati, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni. E’ vietato lo svolgimento di attività diverse dal presente statuto, salvo quelle connesse, accessorie e strettamente necessarie alla realizzazione dei suddetti scopi sociali. 

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. 

ART. 3

(Risorse economiche)

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative;
  2. contributi degli aderenti e dei privati;
  3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. altre entrate compatibili con la natura e lo scopo dell’associazione.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui alle lettere precedenti non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’associazione non distribuisce, direttamente e indirettamente agli associati eventuali avanzi di gestione. 

ART. 4

(Soci)

All’Associazione possono aderire le imprese che svolgono la propria attività nella zona industriale di Carini in qualità di:

  • soci fondatori: sono coloro che l’hanno fondata costituendo il primo fondo comune; 
  • soci ordinari: sono coloro che ne condividono, solidalmente con gli altri soci, gli scopi e le iniziative e devono versare un contributo annuale;
  • soci onorari: coloro ai quali il consiglio direttivo ritiene di conferire la qualifica di socio onoraio, a titolo gratuito, per motivi legati allo scopo dell’Associazione.

ART. 5

(Ammissione dei soci e contributi associativi)

Le imprese ricadenti nel territorio dell’area industriale di Carini possono aderire al Ciac su richiesta scritta al presidente o al consiglio direttivo dichiarando di aderire allo statuto dell’associazione e di condividere gli scopi, accettando e versando la quota annuale.

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria e impegna all'osservanza delle decisioni prese dagli organi di essa in conformità alle competenze statutarie.

Il versamento della quota sociale integra l’accettazione e l’adesione agli scopi ed allo statuto anche in assenza della forma scritta. Tutti i soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta al presidente, il quale la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’assemblea o del consiglio direttivo, secondo le rispettive competenze.

La qualità di socio è intrasmissibile, senza la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali, stabilite su proposta del consiglio direttivo, dall’assemblea dei soci nel rispetto del regolamento interno, ove predisposto.

ART. 6

(Perdita della qualifica di socio)

I soci cessano di appartenere all’Associazione: 

a) per recesso: quando ne diano comunicazione scritta,  in qualsiasi forma, al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso del quale è intervenuta la comunicazione; 

b) per esclusione senza preavviso: quando incorrano in adempienza agli obblighi derivati dal presente statuto, o quando si rendano responsabili di azioni disonorevoli per l’Associazione o a danno della stessa o per condotta contraria al buon andamento del sodalizio. Sulla esclusione delibera il consiglio direttivo, che prima di adottare la decisione definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare i soci interessati per un colloquio chiarificatore;

 c) per esclusione con preavviso: quando non provvedono al rinnovo della quota di iscrizione annuale secondo il regolamento in vigore. 

ART. 7

(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

  1. L'assemblea degli associati;
  2. Il consiglio direttivo;
  3. il collegio dei revisori dei conti o revisore unico (facoltativo);

Le cariche associative, non facoltative, vengono ricoperte a titolo gratuito. 

ART. 8

(Assemblea degli associati)

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all’uopo nominato dall’Assemblea e trascritto nell’apposito libro.

ART. 9

(Il consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a (5) e non superiore a nove (9), nominati dall’Assemblea dei soci fra gli associati medesimi, rimangono in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. 

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del consiglio direttivo decadano dall’incarico, il consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti del consiglio direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Gli associati che perdono la qualità di socio decadono automaticamente dal consiglio il quale procede per cooptazione del sostituto fino alla prossima assemblea.

I consiglieri che non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio direttivo o dell’assemblea degli associati senza valido e documentato motivo decadono dal consiglio con effetto immediato.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente, e un segretario.

Al consiglio direttivo spetta di:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  2. predisporre il bilancio consuntivo;
  3. nominare il presidente, il vice-presidente ;
  4. deliberare sulle domande di nuove adesioni all’associazione;
  5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  6. proporre all’assemblea i regolamenti interni.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in Particolare:

  1. Approva il bilancio consuntivo
  2. Nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del consiflio dei revisori dei conti o Revisore unico, se approvato dall’Assemblea;
  3. Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  4. Delibera l’esclusione degli associati;
  5. Delibera su tutti gli altri sottoposti al su esame dak Consiglio direttivo.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il consiglio direttivo o il Colleggio dei revisori o il revisiore unico o un decimo (1/10) degli associatine ravvisino l’opportunità.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L’assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e, in caso di assenxza di entrambi , da altro membro del Conisglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni possono essere effettuate via email, fax, sms o nota da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, contenete l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’oraio della prima convocazione.

L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancto rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delaga, tutti i soci.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazioni quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l’assembela è validamente costituita qualuque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assembela sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due quindi (2/5) dei componenti ne faccia richiesta. Assume le propie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto oppure via email da recapitarsi almeno otto (8) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipanotutti i membri del consiglio.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo saranno redatti a cura di un segretario di volta in volta nominato e sottoscritti dallo stesso oltre che da chi ha presieduto l’adunanza e verranno conservati agli atti.

ART. 10

(Il Presidente)

Il presidente ha il compito di presiedere il consiglio nonché l’assemblea dei soci ed è nominato tra i membri del consiglio stesso.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano di età.

Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Il presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa , sempre a titolo gratuito.

ART. 11

(Revisore dei conti o collegio dei revisori )

- Organo facoltativo -

Il collegio dei revisori o il revisore dei conti,  sono nominati dall’assemblea anche fra i non soci, scelti tra gli iscritti al registro di revisori contabili, con la stessa durata prevista per i componenti del consiglio direttivo.

La carica di revisore dei conti o di membro del collegio dei revisori è incompatibile con la con la carica di membro del consiglio direttivo.

Il collegio dei revisori è composto da (3) membri effettivi e (2) supplenti nominati dall'assemblea e nomina al proprio interno il presidente.

Controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, alla quale presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ART. 12

(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto in conformità a quanto deliberato dall’assemblea.

ART. 13

(Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia i materia.